Jump to content

studiodangelo

Members
  • Posts

    19
  • Joined

  • Last visited

Profile Information

  • First Name
    Studio
  • Last Name
    D'Angelo

Recent Profile Visitors

570 profile views

studiodangelo's Achievements

Newbie

Newbie (1/14)

6

Reputation

  1. Se è stato registrato il codice destinatario/PEC sul portale Fatture e Corrispettivi (FeC), il Sistema di Interscambio recapiterà la fattura elettronica al recapito registrato, salvo eventuali problemi tecnici della piattaforma ricevente o della PEC. Sul portale FeC sono disponibili in consultazione tutte le fatture emesse/ricevute con la propria partita IVA, comprese: quelle recapitate alla piattaforma utilizzata/PEC previa indicazione del C.D./PEC in fattura oppure con la registrazione su FeC quelle non recapitate alla piattaforma/PEC per motivi tecnici (nell'apposita sezione "Le tue fatture messe a disposizione")
  2. Buongiorno a tutti, Ricordo che la sezione modalità di pagamento non è obbligatoria in fattura, quindi potete indicarla o anche no... soprattutto se l'importo è già stato saldato. Per Paypal può essere valorizzato MP08 o MP05.
  3. Sì, non ci sono state variazioni, per cui confermo tutto quanto scritto nel post.
  4. I riferimenti li trovi qui sul forum oppure sul mio sito. NON ci sono limiti di fatturato per quanto riguarda l'esonero dalla certificazione dei corrispettivi.
  5. La soluzione pragmatica (e che poteva esserti prospettata già a inizio anno quando si sapeva di questa comunicazione dati) era NON emettere fattura, tranne quando viene espressamente richiesta dal cliente, ed annotare l'importo sul registro dei corrispettivi. L'esonero dall'emissione di fattura/ricevuta fiscale/scontrino se non richiesti dal clienti è previsto dalla normativa per chi effettua vendite a distanza. Se però hai già emesso fattura e/o comunque vuoi continuare ad emetterla per ogni ordine ... altro non resta che esportare i dati da PS con qualche funzione/plugin/comando, c'è sicuramente il modo di farlo.
  6. Dipende da come svolgono la vendita solitamente sarà una SCIA per esercizio di vicinato oppure SCIA per commercio elettronico se già vendono via Internet.
  7. Chiamare o scrivere al SUAP competente può essere più utile che chiedere sul web... Ipotizzo a questo punto che potrebbe trattarsi a questo punto del modello di attribuzione/variazione dati partita IVA dove si dichiara il sito internet per il commercio elettronico.
  8. Tutti i rivenditori, inclusa la pasticceria di famiglia, dovranno essere dotati di idoneo titolo per la vendita di prodotti alimentari. Ai sensi del Decreto Legislativo 222 del 2016, la SCIA per il commercio elettronico non è richiesta qualora sia accessoria alla vendita tramite altra forma (es. esercizio di vicinato). Qualora la vendita tramite commercio elettronico non sia accessoria, è necessario presentare la relativa SCIA. Suggerisco comunque di contattare il Comune di riferimento perché spesso ci sono regolamentazioni e interpretazioni diverse da Comune a Comune.
  9. Chiedono di indicare semplicemente l'indirizzo del sito internet utilizzato per la vendita tramite commercio elettronico...
  10. Per l'e-commerce diretto (vendita di servizi digitali), alcuni Comuni/Camere di Commercio (es.: Camera di Commercio del Molise) richiedono la SCIA per la vendita al dettaglio via Internet (come per i beni fisici), mentre altri (es.: Comune di Firenze, Camera di Commercio di Brindisi) non la richiedono. E' utile informarsi prima presso il SUAP del Comune di riferimento nonché presso la Camera di Commercio (che appunto potrebbe richiedere di allegare la SCIA alle istanze di inizio/variazione di attività). Da un punto di vista normativo, la normativa sulla SCIA parla solamente di beni fisici e mai di servizi, perciò in linea generale l'obbligo non c'è.
  11. In Emilia Romagna (E.R.) c'è un portale per tutti i SUAP della regione, da qui il nome di SUAPER Per il resto, se si avviano nuove attività, ad esempio diverse dalla vendita al dettaglio per cui si ha già l'autorizzazione/SCIA, e queste sono soggette a SCIA, come nel caso della vendita a domicilio o della vendita tramite commercio elettronico, andrà presentata una nuova SCIA con tutti i relativi requisiti. Nel caso di alimenti è perciò richiesta l'autorizzazione sanitaria. Tutte le altre comunicazioni agli altri enti sono variazioni dell'attività che vanno fatte di conseguenza, compresa quella all'INAIL, nel caso in cui l'attività sia iscritta all'albo artigiani. Il costo è pienamente in linea con gli onorari medi richiesti (sarebbe da capire se compreso o meno di diritti camerali e di segreteria, che sono dovuti).
  12. Se svolgi l'attività con abitualità devi sicuramente avere partita IVA e poi seguire quanto trovi nel post https://www.prestashop.com/forums/topic/501980-fisco-come-aprire-un-sito-di-e-commerce-diretto-o-indiretto/
  13. Concordo con Giorgio M.: se viene emessa fattura nei confronti del cliente privato estero, oltre a cognome e nome, è richiesta anche la data e il luogo di nascita. Quindi o viene reso obbligatorio l'inserimento dei campi data e luogo di nascita, oppure la soluzione migliore è appunto usufruire della normativa di favore per il commercio elettronico ed emettere fattura solo se richiesta dal cliente (esempio tipico: titolare di partita IVA) e annotare invece il resto delle operazioni non fatturate né certificate da scontrino o ricevuta fiscale sul registro dei corrispettivi.
  14. Chi ha un'attività già in essere dovrà comunque effettuare le variazioni, se necessarie, di: aggiunta/modifica codice attività per commercio elettronico della partita IVA + indirizzo sito web presso l'Agenzia delle Entrate attività svolta presso il Registro Imprese SCIA presso il SUAP del Comune per vendita al dettaglio via internet (è una forma speciale di vendita per la quale è necessario presentare apposita SCIA) eventuale iscrizione al VIES ulteriori adempimenti caso per caso come sopra (es.: SCIA "sanitaria" per gli alimenti) Per chi ha una società è necessario che l'oggetto sociale sia conforme al commercio al dettaglio e/o ingrosso (via internet oppure più generico). (Chiaramente con commercio elettronico deve essere possibile l'ordine tramite sito internet, altrimenti è un semplice catalogo/vetrina, per il quale non servono formalità)
  15. Attendevo proprio questa circolare per avere conferma o meno dell'importo. Per chi esercita attività commerciale (in mancanza di altre coperture previdenziali per attività prevalenti) l'importo dei contributi previdenziali fissi (minimali) della Gestione Commercianti è pari a: € 3.613,02 (3.605,58 IVS + 7,44 maternità) suddivisi in 4 rate uguali di € 903,25 (da versare il 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre, 16 febbraio) mentre l'eccedenza dei contributi oltre il reddito minimale di € 15.548,00 si versa con l'aliquota del 23,19% in sede di versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi. Chi adotta il regime forfettario dal 1° gennaio 2016 può optare, come detto sopra, per una riduzione del 35%, sia sui minimali che sulle eccedenze, pertanto versare un contributo minimale fisso di € 2.351,07 (2.343,63 IVS + 7,44 maternità) in 4 rate uguali di € 587,77
×
×
  • Create New...