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P.iva Obbligatoria Se Vendo Servizi Online?


ariom

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Grazie Giorgio, si, mi confermi quanto già sapevo ...

 

il dubbio mi sorgeva sopratutto verificando che non proprio tutti rispettano questa normativa, offrendo (dal loro sito, ma anche in questo forum) servizi e moduli a pagamento pur non dando prova di svolgere una attività regolarmente registrata (ma forse hanno solo dimenticato di inserire i loro dati :D ).

 

... a quanto pare caro Giorgio, le sanzioni ed i verbali "ramdom" non spaventano nessuno, siamo in Italia no ?!?

 

Buone feste!

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  • 3 weeks later...

La partita IVA o in assenza il Codice Fiscale è obbligatorio (in Italia) esporla su qualsiasi sito, non solo sugli e-commerce.

 

Nel momento in cui viene inserita anche una semplice casella email di contatto è inoltre obbligatoria la sezione dedicata alla Privacy, in cui vengono esposti fra l'altro i dati (quindi anche il Codice Fiscale) del titolare della gestione dei dati.

 

A dispetto di quanto si possa immaginare i controlli ci sono e "random" i verbali di contestazione arrivano... 

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Dati da pubblicare se si ha un "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico" (sito web o simile):

  • denominazione (ditta individuale) o ragione sociale (società)
  • sede
  • codice fiscale e partita IVA (anche se sito a scopi pubblicitari)
  • Repertorio economico amministrativo (numero) e provincia
  • posta elettronica certificata (PEC)

Per le sole società:

  • capitale sociale (società di capitali),
  • eventuale stato di liquidazione,
  • eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali),
  • società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).

Per chi svolge attività di commercio elettronico, oltre a quanto già specificato sopra:

  • indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.

Sanzioni, previste dall'art. 2630 c.c. per mancato rispetto dell'articolo 2250 del Codice Civile: da 206 € a 2.065 €. Se invece si tratta di mancata indicazione della partita IVA, la sanzione è da 258,23 € a 2.065,83 €.

Diverso il discorso per la privacy e per l'informativa sui cookies, ma questa è un'altra storia

 

Riferimenti:

  • art. 2250 del Codice Civile
  • art. 35 D.P.R. 633/1972 e Risoluzione Ministeriale 60/E del 2006
  • art. 7 D.Lgs. 70/2003
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Dati da pubblicare se si ha un "spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato a una rete telematica ad accesso pubblico" (sito web o simile):

  • denominazione (ditta individuale) o ragione sociale (società)
  • sede
  • codice fiscale e partita IVA (anche se sito a scopi pubblicitari)
  • Repertorio economico amministrativo (numero) e provincia
  • posta elettronica certificata (PEC)

Per le sole società:

  • capitale sociale (società di capitali),
  • eventuale stato di liquidazione,
  • eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali),
  • società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).

Per chi svolge attività di commercio elettronico, oltre a quanto già specificato sopra:

  • indicazione ed estremi dell’autorità competente in caso di attività soggetta a concessione, licenza o autorizzazione.

Sanzioni, previste dall'art. 2630 c.c. per mancato rispetto dell'articolo 2250 del Codice Civile: da 206 € a 2.065 €. Se invece si tratta di mancata indicazione della partita IVA, la sanzione è da 258,23 € a 2.065,83 €.

Diverso il discorso per la privacy e per l'informativa sui cookies, ma questa è un'altra storia

 

Riferimenti:

  • art. 2250 del Codice Civile
  • art. 35 D.P.R. 633/1972 e Risoluzione Ministeriale 60/E del 2006
  • art. 7 D.Lgs. 70/2003

 

 

Precisissimo. 

In italia tutti tendono ad omettere l'iscrizione REA e nel caso delle società di capitali eventuali stati di liquidazione, etc.

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  • 5 years later...

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