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Realizzazione E-Commerce


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Un saluto a tutti gli utenti della Community.

 

Mi chiamo Roberto, amo molto studiare e tenermi aggiornato sulle nuove teconologie, per questo da sostenitore dell'Open Source, da tanto studio PrestaShop, fino a riuscire a creare diversi Siti E-Commerce.

 

 

Contattatemi pure per informazioni, progetti e proposte.

Edited by jipicily (see edit history)
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  • 2 weeks later...

domanda....

....ma la partita iva non dovrebbe essere obbligatoriamente nel footer di ogni pagina?

Ciao,

 

è obbligatorio indicare la propria partita iva su di un sito di commercio elettronico ma non su di un sito che offre servizi e che comunque non prevede vendite online (dirette ed indirette). La mancanza di indicazioni chiare (recapiti, telefoni, p.iva etc)  sulla azienda o il professionista che offre servizi o comunque su qualsiasi sito web, deve fare "riflettere" e prestare la massima "attenzione" a chi vuole rivolgersi a tali soggetti e magari si vede chiedere degli anticipi ...

 

Saluti

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ciao e grazie.....la questione è interessante....

io leggevo qui

 

brunosaetta.it/diritto/aspetti-giuridici-dellecommerce.html

Dati da apporre sul sito web
Dalla dichiarazione di inizio attività devono risultare, per i soggetti che svolgono commercio elettronico, l'indirizzo del sito web e i dati identificativi dell'internet service provider. Sul sito deve essere indicato anche il numero di partita Iva, e questo a prescindere delle concrete modalità di esercizio dell'attività. Quindi un soggetto che usa il sito web al solo fine di pubblicizzare i prodotti che vende solo nel negozio su strada (e non online), dovrà comunque indicare la partita Iva sul sito (ma non dovrà effettuare comunicazioni al Comune).

L'articolo 35, comma 1, del D.P.R. n. 633/72 prescrive che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page del proprio sito Web il relativo codice di partita IVA. Per le società di capitali c'è l'obbligo per le società di capitali di inserire le informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.) oltre che negli atti e nella corrispondenza, anche sul proprio sito Web.

In base all'articolo 7 del decreto legislativo 70 del 2003, sul sito web occorre inserire:
-    nome, denominazione o ragione sociale;
-    domicilio o sede legale;
-    estremi che consentono di contattare rapidamente il titolare, compreso l’indirizzo email;
-    numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o registro delle imprese;
-    elementi di individuazione dell’autorità di vigilanza qualora l’attività sia soggetta a concessione, licenza o autorizzazione;
-    numero di partita Iva;
-    indicazione chiara dei prezzi e delle tariffe dei servizi, evidenziando se comprendono imposte e costi di consegna;
-    esistenza del diritto di recesso con le modalità per l’esercizio, o sue eventuali esclusioni.

La Corte di Giustizia Europea (C-298/07 del 2008) ha, inoltre, stabilito che chi fa commercio elettronico deve mettere a disposizione un contatto efficace con i consumatori, nel senso che il consumatore deve sempre avere la possibilità di chiedere chiarimenti o comunque prendere contatti col venditore, anche prima della stipula del contratto. In considerazione del fatto che chi non ha una connessione internet potrebbe avere gravi difficoltà a contattare il prestatore, la Corte ha stabilito che, su richiesta esplicita del cliente, si deve obbligatoriamente mettere a disposizione un numero telefonico o un altro accesso non elettronico per una comunicazione diretta.
Nel sito deve essere presente anche un’informativa per la privacy, ai sensi dell’art. 10 della legge 675 del 1996.

 

e qui

www.b2commerce.it/blog/commercio-elettronico-adempimenti/

 
Il Commercio elettronico diretto ed indiretto

Altra importante distinzione è quella tra Commercio elettronico vero e proprio (diretto) e la semplice vendita a distanza tramite internet (indiretto).

Infatti l’attività di vendita o promozione dei propri beni o servizi via internet non rappresenta di per sé una forma di commercio elettronico in senso stretto: il “commercio elettronico diretto” riguarda la vendita di beni virtuali o di servizi prestati per il tramite di mezzi elettronici, mentre il “commercio elettronico indiretto”, consiste nelle tradizionali attività di compravendita che si servono di internet esclusivamente come mezzo per offrire i propri prodotti, come una vera e propria vendita per corrispondenza.

Per fornire un esempio pratico, un servizio che non può essere reso in altro modo se non tramite il canale elettronico, e che quindi rientra appieno nella definizione di commercio elettronico diretto, è il servizio di hosting di un sito web, o lo stesso servizio di “spazio virtuale” o di “negozio online” che alcuni siti di aste online offrono (e che, come è chiaro, non potrebbero sussistere in quella specifica forma al di fuori del canale internet).

 

e per finire qui

blog.pmi.it/10/03/2008/partita-iva-obbligatoria-sulla-home-page-e-chi-lo-sapeva/
 

L’inserimento della partita IVA in calce alla home page della propria azienda può sembrare una banalità, una sciocchezza a cui non fare troppo caso, un optional per i più scrupolosi.

La realtà però è più dura di quello che si potrebbe pensare: l’Agenzia delle Entrate ha multato società inadempienti per centinaia di euro. Infatti la sanzione può variare da 258€ fino a 2065€.

In casi come questo il trasgressore non è da considerarsi un fuori legge o un evasore fiscale, quanto più un incauto o un superficiale.

Spesso però il problema è da collegarsi a una scarsa informazione su alcune norme che, come questa, rappresentano delle postille legislative e difficilmente sono conosciute. L’obiettivo di articoli o post come questo è proprio quello di sopperire alla loro scarsa fama.

In particolare il riferimento di legge è da ricercare nelle modifiche del 2001 al D.p.r. 633/1972, articolo 35 che prescrive che il numero di Partita IVA sia “indicato nelle dichiarazioni, nella home page dell’eventuale sito web e in ogni altro documento ove richiesto”.

Naturalmente il decreto si applica in tutti i casi in cui si possiede la Partita IVA non solo per attività di commercio elettronico ma anche nei siti con scopi puramente pubblicitari.

Come spesso accade nell’ordinamento italiano, però, non mancano le situazioni anomale. La legge precedentemente citata non contiene alcun riferimento alle sanzioni a cui si va incontro nel caso di omissione del dato.

Le multe erogate infatti sono giustificabili con un’altra legge, il D.lgs. 472/1997: il Decreto non fa particolare riferimento alle modifiche del 2001 al D.p.r. 633/1972… si tratta di una situazione abbastanza ambigua e giuridicamente intricata. Diverse possono essere le contestazioni da muovere all’applicabilità del D.lgs. 472/1997 o quanto meno ai suoi termini di applicazione.

Seppur interessanti e sicuramente rincuoranti per i trasgressori, le considerazioni che possono essere fatte contrastano con la realtà dei fatti.

Le multe ci sono e sono pure salate. Per cui webmaster e manager occhio ai webdesigner e, onde evitare spiacevoli contestazioni, siate scrupolosi e pedissequi nel seguire le prescrizioni di una legge che, se pur controversa, è sempre legge.

 

da questo, mi sembra di capire che l'obbligo esiste x tutti i tipi di siti ecommerce, diretto e indiretto.....servizi e hosting compresi

boh....!?! ....siamo in Italia...!?!

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Ciao,

 

si l'argomento è interessante. Per il commercio elettronico diretto e/o indiretto, come già scritto è assolutamente obbligatorio, sugli altri siti che quindi non vendono direttamente ma promuovono altro (servizi prodotti etc.) pare opinabile il riferimento esplicito trattandosi di normative alquanto datate 1997 e 2001. Situazione tipicamente Italiana.

 

Saluti

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certo è vero che, nel dubbio, se uno è in regola con le leggi gli conviene mettere la partita.IVA nel footer :D

.... e così ....tolto il dente tolto il problema.....

proprio perchè siamo in Italia è meglio ragionare x eccesso che x difetto no?!?

 

ciao e buon lavoro

Edited by ariom (see edit history)
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  • 2 weeks later...

Salve,

riguardo le informazioni indispensabili da inserire in un sito e-commerce, anche a tutela della parte del contratto qualificabile come consumatore, il Codice del Consumo  prevede una specifica disciplina per i contratti conclusi a distanza. I servizi del web, e quindi anche il commercio elettronico, rientrano  nell'ambito dei contratti a distanza. 

La tutela del consumatore nei contratti distanza viene raggiunta tramite il principio dell'equilibrio informativo. Per quanto riguarda il profilo informativo il fornitore di beni e servizi deve, prima della conclusione del contratto, comunicare al consumatore le seguenti informazioni: l'identità del fornitore e il suo indirizzo reale, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo del bene o del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto, le spese di consegna, le modalità di pagamento, l’esistenza diritto di recesso o di esclusione dello stesso nei casi previsti dal codice  del consumo, le modalità e tempi di restituzione di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso, il ricorso all'utilizzo della tecnica di comunicazione distanza, la durata della validità dell'offerta e del prezzo, la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 

Inoltre, entro il momento della esecuzione del contratto, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo tutte le suddette informazioni, e si deve ulteriormente informare il consumatore anche relativamente a: condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami, informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, le condizioni di recesso del contratto in caso di durata indeterminata superiore ad un anno. Nel caso specifico dell'e-commerce, queste informazioni devono essere contenute nella stessa pagina dell'offerta telematica. 

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