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Nicola Ferrante

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  • Birthday 03/31/1978

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    Padova
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    Consulente legale attività e-commerce. Redazione e gestione contratti di vendita e-commerce B2B e B2C, condizioni d'uso sito, contratti di fornitura e dropshipping.
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  1. Salve, sono d'accordo con l'ultimo post di Eugenata. Un e-commerce con migliaia di utenti non potrà mai verificare con certezza l'identità e i dati degli acquirenti, compito troppo gravoso. E' un concetto che la Corte di Cassazione ha espresso per altri servizi di massa o comunque molto diffusi che operano tramite il web. Sarà necessario, nelle condizioni contrattuali, specificare le limitazioni alla vendita di alcolici e prevedere una dichiarazione di maggiore età. Con queste precauzioni non ci dovrebbero essere problematiche di tipo legale. Se invece l'e-commerce, per qualsiasi motivo, avesse la sicurezza di ricevere una richiesta d'acquisto da parte di minori, dovrebbe sicuramente non dare seguito alla transazione.
  2. Capita sovente che i gestori di un e-commerce vendano anche su piattaforme esterne, più o meno specializzate. L’esempio più classico è eBay, o più recentemente Amazon, che ospitano molti e-commerce che vendono prodotti prevalentemente su siti proprietari. Queste piattaforme applicano ai rapporti con i loro venditori dei dettagliati regolamenti, che si concretano in un vero e proprio contratto tra il venditore e la piattaforma marketplace. Spesso però queste multinazionali, nel regolamentare il rapporto con i venditori, ritengono validi solo i loro regolamenti interni e non considerano, o tendono a non valutare, le regole generali fissate dal nostro Codice Civile sulla disciplina dei contratti, disciplina che è sempre applicabile e che riguarda tutta una serie di importanti casi, come le regole sull’adempimento o inadempimento contrattuale, scioglimento del contratto, risarcimento ecc…… Prendiamo ad esempio eBay, che certamente è un’azienda seria, con un ottimo servizio utenti e con delle regole ben chiare ed equilibrate riguardanti la vendita sulla sua piattaforma. Uno dei motivi più frequenti di sospensione dell’account è l’aver messo in vendita oggetti ritenuti contraffatti o per cui i detentori dei diritti non hanno fornito al venditore regolare licenza di vendita. L’account può venire sospeso dopo una serie di segnalazioni da parte dell’impresa o società titolare dei diritti di proprietà. Inoltre, capita spesso che in questi casi eBay richieda, per la riattivazione dell’account, il benestare dell’impresa o società che si ritiene danneggiata, cioè l’intervento di un soggetto estraneo al rapporto contrattuale tra venditore e marketplace. In merito, è necessario ricordare le regole sulla risoluzione (scioglimento) del contratto per inadempimento, fissate dal Codice Civile (art. 1453 e seguenti). Per prima cosa il contratto non si può sciogliere se il mancato rispetto del regolamento contrattuale ha scarsa importanza, cioè se si tratta di una violazione di una regola non fondamentale o l’inadempimento riguarda una minima parte degli obblighi che il venditore doveva rispettare. Inoltre, chi lamenta l’inadempimento o una violazione del contratto ha il dovere di rilevare e indicare chiaramente i fatti o il comportamento illegittimo, e non può limitarsi a contestare all’altra parte una presunta violazione di legge, fondata su segnalazioni non ancora verificata o non verificabili. Ancora, è da rilevare che la riattivazione del rapporto con il venditore non può mai essere subordinata o condizionata ad un intervento, non ben determinato nelle modalità, da parte di soggetti terzi, che sono estranei al rapporto contrattuale . Questo specialmente se tale procedura non è stata prevista nell’originario accordo tra venditore e marketplace. In questi casi, è quindi importante sapere che i rapporti tra le parti non sono disciplinati solo dal regolamento predisposto dal marketplace, ma anche dalle norme sulla disciplina dei contratti prevista dal Codice Civile.
  3. Da quello che ho compreso il bitcoin è una moneta virtuale creata tramite un sofwtare che funziona in base ad un protocollo peer to peer. Il cambio euro/bitcoin è deciso autonomamente dal mercato, non essendo questa "moneta" regolata da alcuna autorità di controllo\banca centrale (in un anno il valore è cresciuta da 30 a 850 dollari). Per l'acquisto della "moneta" ci sono dei siti appositi. Poi, tramite un portafoglio virtuale, è possibile acquistare nei siti che accettano la moneta. Una volta acquistati i bitcoin non penso sia possibile cambiarli in euro. Certamente è un sistema ad alto il rischio di speculazione.
  4. Salve, a mio parere, se gestite una piccola attività e siete ancora agli inizi, conviene essere su e-bay, per farsi conoscere il più possibile.
  5. Se stai iniziando la tua attività è meglio essere su e-bay, per farsi conoscere da una platea più ampia possibile di potenziali clienti.
  6. E' un sistema rischioso. E' un tipo di "moneta" (se così possiamo definirla) non regolata e il suo valore è soggetto ad oscillazioni e speculazioni. Non penso inoltre che in Italia sia possibile trovare persone disposte ad usarla. Sicuramente negli USA esiste una comunità, ma quello è un sistema sempre aperto alle innovazioni.
  7. Salve, intervengo per precisare le caratteristiche del diritto di recesso. Riguardo il diritto di recesso, il codice del consumo prevede che il consumatore abbia diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti: per i contratti che riguardano beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i contratti che riguardano servizi dal giorno della conclusione del contratto. Il diritto di recesso è escluso per i prodotti audiovisivi e software informatici sigillati (nel caso questi siano stati aperti del consumatore) per i giornali, periodici, riviste, e per tutti quei prodotti personalizzati o creati secondo specifiche tecniche comunicate dal consumatore. Diversamente, il cliente ha sempre il diritto di sostituzione o di rimborso per prodotti pervenuti danneggiati o difettosi.
  8. Salve, intervengo solo per precisare le finalità del consenso al trattamento dei dati personali (modulo privacy). Con tale consenso l'interessato esprime di fatto la propria autorizzazione al trattamento dei dati. È necessario comunque precisare che la legge prevede una serie di operazioni di trattamento che richiedono un consenso specifico e ulteriore da parte dell'interessato rispetto al consenso generale, ad esempio finalizzato all'invio di materiale pubblicitario e alla comunicazione dei dati a soggetti terzi. L'interessato dovrà essere informato anche sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sull'eventuale trasferimento dei dati all'estero, nonché sui diritti d'accesso e di partecipazione al trattamento. L'informativa consiste in una comunicazione con la quale il titolare illustra ai soggetti interessati: le finalità e le modalità del trattamento svolto, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento, l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati, l'eventuale trasferimento dei dati all'estero, i diritti dell'interessato, l'indicazione del titolare, l'indicazione del responsabile individuato o quello designato, l'indicazione degli incaricati che compiono le operazioni di trattamento. Non esiste una formula standard per tale consenso, ma l'importante è che siano previste le informazioni di base richieste dalla legge.
  9. Salve, intervengo solo per precisare le finalità del consenso al trattamento dei dati personali (modulo privacy). Con tale consenso l'interessato esprime di fatto la propria autorizzazione al trattamento dei dati. È necessario comunque precisare che la legge prevede una serie di operazioni di trattamento che richiedono un consenso specifico e ulteriore da parte dell'interessato rispetto al consenso generale, ad esempio finalizzato all'invio di materiale pubblicitario e alla comunicazione dei dati a soggetti terzi. L'interessato dovrà essere informato anche sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sull'eventuale trasferimento dei dati all'estero, nonché sui diritti d'accesso e di partecipazione al trattamento. L'informativa consiste in una comunicazione con la quale il titolare illustra ai soggetti interessati: le finalità e le modalità del trattamento svolto, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento, l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati, l'eventuale trasferimento dei dati all'estero, i diritti dell'interessato, l'indicazione del titolare, l'indicazione del responsabile individuato o quello designato, l'indicazione degli incaricati che compiono le operazioni di trattamento.
  10. Salve, intervengo solo per precisare le finalità del consenso al trattamento dei dati personali (modulo privacy). Con tale consenso l'interessato esprime di fatto la propria autorizzazione al trattamento dei dati. È necessario comunque precisare che la legge prevede una serie di operazioni di trattamento che richiedono un consenso specifico e ulteriore da parte dell'interessato rispetto al consenso generale, ad esempio finalizzato all'invio di materiale pubblicitario e alla comunicazione dei dati a soggetti terzi. L'interessato dovrà essere informato anche sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sull'eventuale trasferimento dei dati all'estero, nonché sui diritti d'accesso e di partecipazione al trattamento. L'informativa consiste in una comunicazione con la quale il titolare illustra ai soggetti interessati: le finalità e le modalità del trattamento svolto, la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati, le conseguenze dell'eventuale rifiuto al conferimento, l'ambito di comunicazione e diffusione dei dati, l'eventuale trasferimento dei dati all'estero, i diritti dell'interessato, l'indicazione del titolare, l'indicazione del responsabile individuato o quello designato, l'indicazione degli incaricati che compiono le operazioni di trattamento.
  11. Salve, riguardo le informazioni indispensabili da inserire in un sito e-commerce, anche a tutela della parte del contratto qualificabile come consumatore, il Codice del Consumo prevede una specifica disciplina per i contratti conclusi a distanza. I servizi del web, e quindi anche il commercio elettronico, rientrano nell'ambito dei contratti a distanza. La tutela del consumatore nei contratti distanza viene raggiunta tramite il principio dell'equilibrio informativo e tramite il diritto di recesso. Per quanto riguarda il profilo informativo il fornitore di beni e servizi deve, prima della conclusione del contratto, comunicare al consumatore le seguenti informazioni: l'identità del fornitore e il suo indirizzo reale, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo del bene o del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto, le spese di consegna, le modalità di pagamento, l’esistenza diritto di recesso o di esclusione dello stesso nei casi previsti dal codice del consumo, le modalità e tempi di restituzione di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso, il ricorso all'utilizzo della tecnica di comunicazione distanza, la durata della validità dell'offerta e del prezzo, la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. Inoltre, entro il momento della esecuzione del contratto, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo tutte le suddette informazioni, e si deve ulteriormente informare il consumatore anche relativamente a: condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami, informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, le condizioni di recesso del contratto in caso di durata indeterminata superiore ad un anno. Nel caso specifico dell'e-commerce, queste informazioni devono essere contenute nella stessa pagina dell'offerta telematica. Riguardo il diritto di recesso, il Codice del Consumo prevede che il consumatore abbia diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti: per i contratti che riguardano beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i contratti che riguardano servizi dal giorno della conclusione del contratto. Il diritto di recesso è escluso per i prodotti audiovisivi e software informatici sigillati (nel caso questi siano stati aperti del consumatore) per i giornali, periodici, riviste, e per tutti quei prodotti personalizzati o creati secondo specifiche tecniche comunicate dal consumatore. Riguardo il foro competente, questo viene stabilito dal Codice del Consumo, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto, nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 
  12. Riguardo la licenza comunale, richiamo la seguente sentenza della Corte di Cassazione: Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 27 maggio 2009 n. 12355. Web shop uguali ai negozi reali, almeno per quanto riguarda la trafila delle licenze. A sottolinearlo la seconda sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza 12355/2009. Il proprietario di una vetrina telematica, insomma, deve essere autorizzato dall'amministrazione del Comune di residenza proprio come se aprisse un negozio "fronte strada", anche se la merce è offerta agli internauti da una società regolarmente registrata alla Camera di commercio. La pronuncia ha stabilito che il proprietario del punto vendita online «è obbligato a comunicare preventivamente l'avvio dell'attività all'amministrazione competente» che dovrà «verificare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina del commercio». La Cassazione, inoltre, ha confermato la sentenza del giudice di pace che condannava il proprietario del sito al pagamento della multa comminata dall'amministrazione, anche se i prodotti commercializzati non sono i suoi: quello che conta, sulla base della legge sul commercio, è la proprietà del negozio.
  13. Salve, riguardo le informazioni indispensabili da inserire in un sito e-commerce, anche a tutela della parte del contratto qualificabile come consumatore, il Codice del Consumo prevede una specifica disciplina per i contratti conclusi a distanza. I servizi del web, e quindi anche il commercio elettronico, rientrano nell'ambito dei contratti a distanza. La tutela del consumatore nei contratti distanza viene raggiunta tramite il principio dell'equilibrio informativo. Per quanto riguarda il profilo informativo il fornitore di beni e servizi deve, prima della conclusione del contratto, comunicare al consumatore le seguenti informazioni: l'identità del fornitore e il suo indirizzo reale, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo del bene o del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto, le spese di consegna, le modalità di pagamento, l’esistenza diritto di recesso o di esclusione dello stesso nei casi previsti dal codice del consumo, le modalità e tempi di restituzione di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso, il ricorso all'utilizzo della tecnica di comunicazione distanza, la durata della validità dell'offerta e del prezzo, la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. Inoltre, entro il momento della esecuzione del contratto, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo tutte le suddette informazioni, e si deve ulteriormente informare il consumatore anche relativamente a: condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami, informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, le condizioni di recesso del contratto in caso di durata indeterminata superiore ad un anno. Nel caso specifico dell'e-commerce, queste informazioni devono essere contenute nella stessa pagina dell'offerta telematica.
  14. Salve, riguardo le informazioni indispensabili da inserire in un sito e-commerce, anche a tutela della parte del contratto qualificabile come consumatore, il Codice del Consumo prevede una specifica disciplina per i contratti conclusi a distanza. I servizi del web, e quindi anche il commercio elettronico, rientrano nell'ambito dei contratti a distanza. La tutela del consumatore nei contratti distanza viene raggiunta tramite il principio dell'equilibrio informativo e tramite il diritto di recesso. Per quanto riguarda il profilo informativo il fornitore di beni e servizi deve, prima della conclusione del contratto, comunicare al consumatore le seguenti informazioni: l'identità del fornitore e il suo indirizzo reale, le caratteristiche essenziali del bene o del servizio, il prezzo del bene o del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto, le spese di consegna, le modalità di pagamento, l’esistenza diritto di recesso o di esclusione dello stesso nei casi previsti dal codice del consumo, le modalità e tempi di restituzione di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso, il ricorso all'utilizzo della tecnica di comunicazione distanza, la durata della validità dell'offerta e del prezzo, la durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. Inoltre, entro il momento della esecuzione del contratto, devono essere confermate per iscritto o su supporto duraturo tutte le suddette informazioni, e si deve ulteriormente informare il consumatore anche relativamente a: condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso, indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami, informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti, le condizioni di recesso del contratto in caso di durata indeterminata superiore ad un anno. Nel caso specifico dell'e-commerce, queste informazioni devono essere contenute nella stessa pagina dell'offerta telematica. Riguardo il diritto di recesso, il Codice del Consumo prevede che il consumatore abbia diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificare il motivo, entro il termine di 10 giorni lavorativi decorrenti: per i contratti che riguardano beni dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i contratti che riguardano servizi dal giorno della conclusione del contratto. Il diritto di recesso è escluso per i prodotti audiovisivi e software informatici sigillati (nel caso questi siano stati aperti del consumatore) per i giornali, periodici, riviste, e per tutti quei prodotti personalizzati o creati secondo specifiche tecniche comunicate dal consumatore. Riguardo il foro competente, questo viene stabilito dal Codice del Consumo, indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto, nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore. 
  15. Salve. Ecco alcune regole sulle principali informazioni da fornire. La normativa sul contratto di e-commerce prevede l’obbligo di comunicare alcune informazioni generali, oltre alle informazioni relative alle comunicazioni commerciali e le informazioni dirette alla conclusione del contratto. Tra le informazioni che dovranno essere fornite spiccano quelle che devono consentire al fruitore del servizio di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, come recapiti telefonici, fax e di posta elettronica. Il prestatore non potrà limitarsi a fornire informazioni generiche o imprecise. Riguardo alle informazioni dirette alla conclusione del contratto di e-commerce, o commercio elettronico, queste sono informazioni propedeutiche per evitare che l’utente possa commettere errori nel procedimento di conclusione del contratto on-line. Le informazioni devono essere chiare, comprensibili e inequivocabili, ed essere disponibili prima dell’inoltro dell’ordine. Tali informazioni riguardano le fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto, il modo in cui il contratto verrà archiviato e le relative modalità di accesso allo stesso, i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori prima dell’inoltro dell’ordine, le informazioni sugli eventuali codici di condotta cui il prestatore del servizio aderisce, le lingue a disposizione per concludere il contratto e gli strumenti di composizione delle controversia.
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